Art. 14
Negoziazione decentrata
In vigore dal 7 mar 1990
1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dalle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e dagli ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni di cui al presente articolo.
2. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio. Sono comunque immediatamente affidate alla negoziazione decentrata locale, oltre alle materie espressamente rinviate dagli accordi decentrati nazionali, l'organizzazione del lavoro ed il regime degli orari di lavoro.
3. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa è rimessa alla negoziazione decentrata a livello nazionale, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.
4. L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il medesimo termine, di quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, individua - ferme restando le competenze stabilite per i vari livelli di negoziazione decentrata - le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione di modalità di attuazione a livello di negoziazione decentrata locale, sono immediatamente esecutive.
5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 8, e riferiti a specifiche e particolari esigenze. Resta fermo l' del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
6. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.
7. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati territoriali dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro dieci giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.
8. Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-14