Art. 15

Attività culturali e ricreative

In vigore dal 26 ago 1996
1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative. 6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all' del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.

Note all'articolo

  • Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che sino al 1 gennaio 1997 sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale di cui al presente articolo, svolgentisi presso le amministrazioni di cui all'articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-15

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