Art. 7

Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

In vigore dal 7 mar 1990
Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 1. Il fondo di cui all' è destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello nazionale, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna amministrazione, il fondo è finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello nazionale, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. Per le amministrazioni e per i settori di attività non regolati da standards, sono definite con la negoziazione decentrata a livello nazionale le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, anche, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche; c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza; d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita. 3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. Resta in ogni caso garantita la corresponsione nelle amministrazioni cui competono, con periodicità mensile e per undici mesi ad anno, di tutti gli importi pari alle misure previste per ciascuna qualifica funzionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984, e successive modificazioni ed integrazioni; il compenso base di cui al predetto decreto è corrisposto agli stessi destinatari e con le stesse modalità ivi previste ed è elevato di un importo, pari al venti per cento, non utile ai fini delle maggiorazioni che restano ferme negli attuali importi, salvi aumenti o diminuzioni da definirsi in sede di negoziazione decentrata nazionale in relazione alle esigenze di funzionalità delle singole amministrazioni. 4. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 dell' sono utilizzabili soltanto per le finalità di cui al comma 2, esclusa ogni possibilità di erogazioni di più indennità o compensi al medesimo titolo. 5. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all' può essere affidata a ciascuna delle strutture di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale. 6. La corretta utilizzazione del fondo sarà soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformità al comma 9 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. 7. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui al comma 2 dell', le modifiche tecniche ai bilanci delle singole amministrazioni necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al medesimo , continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nell'articolo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-7

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