Art. 13

Trattamento di missione

In vigore dal 7 mar 1990
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti: qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona: L. 39.600; qualifiche funzionali prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800. 2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per: a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi; c) attività su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari; d) attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori; e) attività che comportino imbarchi brevi su unità; f) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari; g) attività di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di vigilanza nelle traduzioni delle detenute. 3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-13

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