Art. 3

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali

In vigore dal 7 mar 1990
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti: a) servizio elettorale; b) servizio doganale; c) igiene, sanità ed attività assistenziali; d) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti; f) trasporti; g) l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all', la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti; b) attività giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria; c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali - Ministero di grazia e giustizia e istituti di pena: limitatamente alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; Ministero dell'interno: limitatamente all'ufficio di gabinetto del prefetto, al cifrario ed all'archivio generale della questura; Ministero degli affari esteri: limitatamente al centro cifra e telecomunicazioni, in Italia e all'estero, ed ai servizi essenziali di tutela della integrità ed incolumità dei connazionali all'estero nell'ambito dell'unità di crisi; d) attività sanitaria - Ministero della sanità: limitatamente alla sanità marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi e merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero; Ministero di grazia e giustizia: limitatamente all'assistenza ai detenuti; Ministero della difesa - Enti della sanità militare: limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento; e) attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile e non conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi; f) attività di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: limitatamente al periodo di preallarme e di piena; g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed area; h) attività di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi; i) servizio elettorale: limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; l) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale; m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità; n) servizio di trasporto aereo limitatamente alla esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole; o) il pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-3

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