Art. 6
In vigore dal 24 gen 1989
1. L' è sostituito dal seguente:
". - 1. Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda.
2. Possono inoltre essere incaricati della vendita:
a) gli uffici postali;
b) enti pubblici e privati, nonché persone fisiche.
3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-6