Art. 10

In vigore dal 24 gen 1989
1. Al terzo comma dell' le parole "la presidenza è assunta dal capo della divisione lotterie" sono sostituite dalle parole "la presidenza è assunta dal componente con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, dal più anziano di nomina".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-10

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