Art. 14
In vigore dal 24 gen 1989
1. L'art. 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al titolo IV è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata 'Servizio delle lotterie nazionalì con opportuna ripartizione in capitoli.
2. All'entrata è imputato il ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, al netto dell'aggio spettante agli incaricati della vendita. Alla spesa sono imputati il pagamento dei premi ai vincitori, gli importi di cui alle lettere a ), b ), c ) e d) dell'art. 17, le spese per la pubblicità, il compenso da corrispondere ai magazzini e ai concessionari, le spese per il funzionamento del comitato generale per i giochi, ogni altro pagamento previsto per legge e quanto altro occorra per lo svolgimento del servizio, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione delle spese indirettamente imputabili alla gestione delle lotterie, per la cui determinazione, da effettuarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, si tiene conto del costo del personale addetto alla relativa attività presso gli uffici interessati, nonché - in proporzione - degli oneri di funzionamento e manutenzione degli stessi. Alla spesa è imputato anche l'utile di gestione di ciascuna lotteria.
3. Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Servizio delle lotterie nazionalì al quale - tramite apposita contabilità speciale di girofondo funzionante con le modalità già in vigore per l'analoga contabilità della stessa Amministrazione - affluiscono le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma 2 e dal quale sono prelevate le somme pagate in relazione alla medesima rubrica della spesa. Per l'esecuzione di tali operazioni si applicano le norme di cui all'art. 576 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nonché quelle previste dall'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-14