Art. 15

In vigore dal 24 gen 1989
1. Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente: "Art. 26-bis. - Alla chiusura dell'esercizio, l'eccedenza delle entrate rispetto alle somme impegnate e le economie realizzate nella gestione dei residui sono versate in entrata al bilancio dello Stato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-15

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