Art. 16

In vigore dal 24 gen 1989
1. Il Ministro delle finanze determina la lotteria nazionale a partire dalla quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato cura la relativa gestione. Gli adempimenti relativi alla gestione delle lotterie precedenti sono curati dalla Direzione generale per le entrate speciali secondo le procedure e le modalità previste dalla precedente normativa. 2. Le somme che residuano sul precedente "Fondo unico di riserva" sono trasferite al "Fondo di riserva delle lotterie nazionali" di cui all' del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-16

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