Art. 16
In vigore dal 24 gen 1989
1. Il Ministro delle finanze determina la lotteria nazionale a partire dalla quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato cura la relativa gestione. Gli adempimenti relativi alla gestione delle lotterie precedenti sono curati dalla Direzione generale per le entrate speciali secondo le procedure e le modalità previste dalla precedente normativa.
2. Le somme che residuano sul precedente "Fondo unico di riserva" sono trasferite al "Fondo di riserva delle lotterie nazionali" di cui all' del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-16