Art. 8

In vigore dal 24 gen 1989
1. Il primo comma dell' è sostituito dal seguente: "Il ricavo della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali è versato, al netto dell'aggio, dai magazzini e dai concessionari su apposito conto corrente postale intestato all'ispettorato compartimentale. Per le procedure relative alle modalità dei versamenti e le conseguenti contabilizzazioni valgono in quanto applicabili le disposizioni in vigore per i tabacchi lavorati. La rendicontazione giudiziale e amministrativa viene resa dal capo dell'ispettorato compartimentale". 2. Al terzo comma dello stesso articolo le parole "le intendenze di finanza" sono sostituite dalle parole "gli ispettorati compartimentali".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo