Art. 3

In vigore dal 24 gen 1989
1. L' è sostituito dal seguente: ". - 1. Il comitato generale per i giochi predispone una relazione annuale sull'andamento delle lotterie nazionali, da presentare al Ministro delle finanze".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-3

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