Art. 2

In vigore dal 24 gen 1989
1. L' è sostituito dal seguente: ". - 1. All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali provvede il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, previo parere del comitato generale per i giochi, può avvalersi anche di concessionari per la propaganda delle manifestazioni, nonché per la distribuzione e la vendita dei biglietti tramite incaricati diversi dalle rivendite di generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, con le modalità e i criteri di cui ai successivi , comma 3, e 8, commi 2 e 3".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-2

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