Art. 5
In vigore dal 24 gen 1989
1. L' è sostituito dal seguente:
". - 1. Il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fa pervenire ai dipendenti ispettorati compartimentali un congruo numero di biglietti per la consegna ai magazzini di vendita dei generi di monopolio i quali provvedono alla distribuzione, previe opportune integrazioni dei relativi contratti di appalto.
2. Gli ispettorati possono utilizzare, per la custodia dei biglietti, apposito locale presso i dipendenti depositi ovvero presso altri organi dell'Amministrazione e tengono una specifica contabilità dei biglietti ricevuti, di quelli distribuiti e di quelli venduti, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può altresì provvedere alla distribuzione dei biglietti attraverso concessionari, per la commercializzazione in particolari aree e settori di attività ai fini della più ampia diffusione della vendita, nel rispetto dei principi di piena efficienza e di economicità del servizio.
4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può autorizzare gli ispettorati compartimentali a fornire ai magazzini di vendita e ai concessionari una scorta a credito dei biglietti, a titolo di dotazione, previa congrua cauzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562#art-5