Art. 12
Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio
In vigore dal 10 set 1988
Determinazione
delle dotazioni organiche territoriali di ufficio
1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall', comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanerà atti di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonché alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi.
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio.
3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-12