Art. 12

Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio

In vigore dal 10 set 1988
Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio 1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall', comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanerà atti di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonché alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi. 2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio. 3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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