Art. 8

Maggiore rappresentatività

In vigore dal 10 set 1988
1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi: a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avviso delle trattative di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettoriali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall' della legge 29 marzo 1983, n. 93; c) difussione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a). 2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporrà il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli della legge 22 agosto 1985, n. 444.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-8

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