Art. 6
Copertura assicurativa
In vigore dal 10 set 1988
1. Per il tempo strattamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-6