Art. 7
Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità
In vigore dal 10 set 1988
1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lorodo pari a L. 48.400.
2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-7