Art. 17
Area medica
In vigore dal 10 set 1988
1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in sede di contrattazione dell'area negoziale medica si procederà all'interpretazione ed alla integrazione di quanto contenuto negli accordi intercompartimentali, in rapporto alle particolarità professionali dei medici e dei veterinari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-17