Art. 20
Copertura finanziaria
In vigore dal 10 set 1988
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1990 valutato in lire 91 miliardi per le amministrazioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'anno medesimo, all'autorizzazione di spesa recata dall', comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).
2. Al corrispondente onere per gli enti di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, complessivamente valutato per il 1990 in lire 83 miliardi, provvedono gli enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-20