Art. 15

Produttività

In vigore dal 10 set 1988
1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettività. 2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sarà incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri: a) partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualità dei servizi prodotti e della professionalità del personale utilizzato; b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati; c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395#art-15

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