Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 15
Prolungamento dell'orario di servizio
In vigore dal 22 lug 1988
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all', il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione alla U.S.L., la quale provvederà altresì ad indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.
2. Al professionista interessato sarà corrisposto il compenso orario di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-15