Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 12
Aggiornamento professionale obbligatorio
In vigore dal 22 lug 1988
1. La regione annualmente, d'intesa con un rappresentante dell'ordine o degli ordini dei chimici competenti per territorio e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti.
2. Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi medesimi.
3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-12