Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali

Art. 8

Mobilità

In vigore dal 22 lug 1988
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso. 2. Se il provvedimento comporta mobilità da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalità di accesso è ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. 4. La mancata accettazione della nuova località di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza dall'incarico. 5. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 6. Al fini del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attività del professionista presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'. 7. Il trasferimento del professionista da un presidio a un altro della stessa U.S.L. può avvenire anche su domanda dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-8

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