Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali

Art. 4

Incompatibilità

In vigore dal 22 lug 1988
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6) del terzo comma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché da altre disposizioni di legge, non è conferibile l'incarico al professionista che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/1978 per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.; c) operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione; d) sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL.; e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche; f) sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-4

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