Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 10
Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 22 lug 1988
1. Salvo quanto disposto dall', l'incarico può cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.
2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
3. Su specifica richiesta dal professionista l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4. L'incarico è revocato con effetto immediato nei seguenti casi:
a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dell';
c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
d) aver compiuto il 65° anno di età;
e) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare - o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della citta capoluogo della regione o di regione limitrofa. 5. L'incarico ambulatoriale è sospeso nel caso di emissione di
mandato o di ordine di cattura.
6. Nel caso previsto dal comma 5 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'. 7. L'incarico è sospeso in caso di sospensione dall'albo
professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-10