Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 14
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 22 lug 1988
1. L'U.S.L. provvede ad assicurare i professionisti incaricati comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio, semprechè agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'.
2. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo.
3. I chimici, professionalmente esposti a radiazioni ionizzanti a causa delle attività espletate ai sensi del presente accordo, sono assicurati ai sensi di legge, contro i rischi derivanti da tali radiazioni. È altresì assicurato ai sensi di legge il professionista che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-14