Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 17
Indennità di rischio
In vigore dal 22 lug 1988
1. Al professionista convenzionato è corrisposta una indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici.
2. Non spetta l'indennità di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-17