Art. 1
In vigore dal 22 lug 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale che prevedeva una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l' della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Preso atto che in data 3 febbraio 1988 è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-rd-1