Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 22 lug 1988
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CHIMICI AMBULATORIALI . Campo di applicazione 1. Il presente accordo regola, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i chimici - di seguito denominati "professionisti" - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione, negli ambulatori direttamente gestiti dalle UU.SS.LL., delle prestazioni professionali proprie della categoria (regio decreto 1° marzo 1928, n. 842; legge 25 aprile 1938, n. 897; legge 19 luglio 1957, n. 679, e successive modificazioni e integrazioni; legge 20 marzo 1975, n. 56), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonché ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività per conto di più UU.SS.LL. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo