Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali
Art. 1
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In vigore dal 22 lug 1988
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON I CHIMICI AMBULATORIALI
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Campo di applicazione
1. Il presente accordo regola, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i chimici - di seguito denominati "professionisti" - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione, negli ambulatori direttamente gestiti dalle UU.SS.LL., delle prestazioni professionali proprie della categoria (regio decreto 1° marzo 1928, n. 842; legge 25 aprile 1938, n. 897; legge 19 luglio 1957, n. 679, e successive modificazioni e integrazioni; legge 20 marzo 1975, n. 56), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonché ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo.
2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività per conto di più UU.SS.LL.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255#art-acn-1