Art. 7
Controllo delle regioni
In vigore dal 5 lug 1988
1. Le regioni e le unità sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
2. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicità delle verifiche che il detentore è tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell', nonché del corretto smaltimento degli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;216#art-7