Art. 5
Censimento
In vigore dal 5 lug 1988
1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.
4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.
5. La cessazione di uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;216#art-5