Art. 8

S a n z i o n i

In vigore dal 5 lug 1988
1. Chiunque immette sul mercato od utilizza le sostanze, i preparati ed i prodotti elencati nell'allegato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni. 2. Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell', è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro GAVA, Ministro dell'interno BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN, Ministro della sanità RUFFOLO, Ministro dell'ambiente MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 22
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;216#art-8

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