Art. 6

Etichettatura

In vigore dal 5 lug 1988
1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali ed incendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;216#art-6

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