Art. 2
Esclusione dal campo di applicazione
In vigore dal 5 lug 1988
1. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;
b) all'esportazione verso i Paesi terzi;
c) al transito sottoposto a controllo doganale, purchè non si dia luogo ad alcuna trasformazione;
d) all'immissione sul mercato o all'uso strettamente finalizzato a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;216#art-2