Art. 2

Esclusione dal campo di applicazione

In vigore dal 5 lug 1988
1. Le norme del presente decreto non si applicano: a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso i Paesi terzi; c) al transito sottoposto a controllo doganale, purchè non si dia luogo ad alcuna trasformazione; d) all'immissione sul mercato o all'uso strettamente finalizzato a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;216#art-2

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