Art. 3

Adeguamenti tecnici

In vigore dal 5 lug 1988
1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;216#art-3

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