Art. 7

In vigore dal 14 mag 1988
1. Nel caso di scambio di durata non inferiore a tre mesi, nei sei mesi anteriori alla decorrenza dello scambio medesimo, può essere autorizzato un esonero dal servizio per un periodo complessivo non superiore a sei giorni, oltre il viaggio, per consentire all'insegnante interessato di visitare la scuola straniera. 2. Riguardo alle spese di viaggio e al trattamento economico si applica il disposto di cui al precedente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri AMATO, Ministro del tesoro SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 35
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133#art-7

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