Art. 7
In vigore dal 14 mag 1988
1. Nel caso di scambio di durata non inferiore a tre mesi, nei sei mesi anteriori alla decorrenza dello scambio medesimo, può essere autorizzato un esonero dal servizio per un periodo complessivo non superiore a sei giorni, oltre il viaggio, per consentire all'insegnante interessato di visitare la scuola straniera.
2. Riguardo alle spese di viaggio e al trattamento economico si applica il disposto di cui al precedente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 35
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133#art-7