Art. 6
In vigore dal 14 mag 1988
1. La retribuzione e gli altri assegni cui ha titolo il docente esonerato dal servizio ai sensi del presente decreto sono a carico dell'amministrazione scolastica per tutto il periodo di durata dello scambio.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione scolastica sia il rimborso delle spese di viaggio che le indennità di missione cui il docente in scambio ha titolo. Le spese di viaggio sono rimborsate limitatamente ad un viaggio annuale di andata e ritorno dal luogo in cui l'insegnante ha svolto le attività conseguenti allo scambio. La diaria di missione, ai sensi dell' del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, va ridotta a tre quarti, qualora la permanenza all'estero si protragga oltre i centottanta giorni.
3. La diaria è ridotta, ai sensi dell' del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nel caso in cui il progetto di scambio implichi un trattamento gratuito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133#art-6