Art. 5

In vigore dal 14 mag 1988
1. Salvo particolari, giustificati motivi, lo scambio avviene contestualmente. 2. Nel caso in cui lo scambio con l'insegnante straniero sia contestuale, l'insegnante straniero in scambio presta servizio nella classe dell'insegnante italiano in scambio per la stessa materia o gruppo di materie. 3. L'insegnante straniero sostituisce, nella prestazione dell'attività didattica, l'insegnante italiano in scambio a tutti gli effetti, compresa la partecipazione allo scrutinio finale. Egli non può far parte, però, delle commissioni di esami di Stato. L'insegnante straniero partecipa alle riunioni degli organi collegiali a pieno titolo. 4. Nel caso in cui lo scambio non sia contestuale, l'insegnante in scambio sarà sostituito, per il periodo necessario, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133#art-5

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