Art. 4

In vigore dal 14 mag 1988
1. Ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, citato nelle premesse, lo scambio non può protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale esso è stato autorizzato; esso non può essere confermato oltre l'anno scolastico sucessivo. 2. Secondo quanto previsto sempre dal medesimo art. 65, non possono essere autorizzati nuovi scambi o incarichi, tra quelli contemplati da detto articolo, se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo scambio o incarico conferito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133#art-4

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