Art. 3
In vigore dal 14 mag 1988
1. Contestualmente all'autorizzazione dello scambio, il Ministro della pubblica istruzione dispone che l'insegnante sia esonerato dai normali obblighi di servizio per tutta la durata dello scambio stesso.
2. L'autorizzazione può essere concessa soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e che abbia prestato il proprio consenso.
3. Ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, citato nelle premesse, il periodo trascorso all'estero nello svolgimento delle attività conseguenti allo scambio è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133#art-3