Art. 2
In vigore dal 14 mag 1988
1. L'autorizzazione dello scambio di insegnanti, quando esso sia previsto da specifici accordi culturali, è disposta con assoluta priorità.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal comma 1, lo scambio di insegnanti con altri Paesi è consentito anche indipendentemente da specifici accordi culturali, dando priorità allo scambio con Paesi della Comunità europea.
3. Ulteriori precedenze potranno essere fissate nei rapporti con altri Paesi in occasione della stipulazione di eventuali accordi internazionali, o, comunque, a seguito delle opportune intese con il Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133#art-2