Accordo

Art. 19

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 5 ago 1987
Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni con la federazione regionale degli OO.MM., l'A.N.C.I. regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente all'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per sessanta ore l'anno, elevabili fino a un massimo di 120 ore per i medici di guardia durante il primo anno di incarico, nonché per quelli espletanti esclusivamente l'attività di cui all' del presente accordo. In attesa della elaborazione dei programmi di aggiornamento a livello regionale, le UU.SS.LL. vi provvedono autonomamente in collaborazione con il comitato ex . Detti corsi saranno effettuati almeno per l'80% sotto forma di tirocini pratici presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri. Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi effettuati a decorrere dal 1 luglio 1987 è corrisposto al medico un rimborso spese forfettario omnicomprensivo di L. 8.636. Tale rimborso è liquidato unitamente ai compensi del mese successivo. La mancata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo