Accordo

Art. 22

Emergenza sanitaria

In vigore dal 5 ago 1987
Ciascuna regione, ai sensi dell', lettera g), della legge n. 595/85 e in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, individua, sentiti il comitato di cui all' e i sindacati firmatari, i criteri tecnici e organizzativi per attuare un collegamento funzionale tra l'attività di cui all' del presente accordo e i dipartimenti di emergenza, i servizi di trasporto sanitario e le altre attività sanitarie del territorio. Sempre in rapporto alla programmazione ed ai criteri individuati a livello regionale, nell'attività dei dipartimenti di emergenza possono essere integrati medici a rapporto convenzionale orario, titolari di incarico ai sensi del presente accordo, per interventi di assistenza e primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, per trasferimenti assistiti a bordo di ambulanze attrezzate e/o per attività di coordinamento organizzativo dell'emergenza presso apposite centrali operative. Ai medici incaricati esclusivamente per l'attività di cui all' del presente accordo può essere consentito di collaborare per il tempo in cui non siano impegnati in altri compiti propri del loro incarico, nelle attività di primo intervento "intra moenia" del dipartimento di emergenza, secondo le direttive impartite dal responsabile del dipartimento stesso, con esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico. L'espletamento di attività ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo è subordinato alla frequenza e al superamento di apposito corso prevalentemente attuato sotto forma di esercitazioni e tirocinio pratici. Il programma, la durata e le norme generali dei corsi predetti sono fissati a livello regionale, con le modalità di cui al primo comma del precedente , tenendo conto anche delle specifiche professionalità e dell'anzianità di servizio dei singoli operatori. I medici che abbiano superato il corso predetto possono, altresì, essere utilizzati dalle UU.SS.LL., con il loro assenso, per attività presso punti di soccorso fissi o mobili organizzati in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o di altra natura, ovvero presso eventuali postazioni stagionali di primo soccorso disposte dalle UU.SS.LL. ai sensi della norma transitoria n. 1, in località turistiche lontane da presidi ospedalieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo