Accordo
Art. 18
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 5 ago 1987
L'U.S.L., previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, semprechè l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
Il contratto è stipulato per i seguenti massimali: L. 500 milioni per morte od invalidità permanente; L. 50.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di trecento giorni l'anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-18