Accordo

Art. 20

Quote sindacali

In vigore dal 5 ago 1987
La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le UU.SS.LL. con versamento in conto corrente intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-20

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