Accordo
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 5 ago 1987
Il presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto che si instaura tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici che svolgono attività di guardia medica domiciliare per l'urgenza notturna, festiva e pre-festiva, in regime convenzionale orario e/o siano addetti a centrali operative dell'attività medesima.
Il presente accordo disciplina, altresì l'attività che i medici di cui al precedente comma svolgano - ai sensi dei successivi e in relazione a quanto previsto dalla programmazione regionale - nei servizi di emergenza nell'arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso e di assistenza esterni al presidio ospedaliero e per trasferimenti protetti di pazienti a bordo di appositi mezzi mobili di soccorso attrezzati, nonché per le attività di coordinamento operativo dell'emergenza di cui all', lettera g), della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-1