Accordo
Art. 6
Comitato consultivo di U.S.L.
In vigore dal 5 ago 1987
In ciascuna U.S.L. è costituito un comitato composto da:
il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede;
due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di gestione della U.S.L.;
tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della U.S.L.
I rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L.
Il comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attività contemplate dal presente accordo nell'ambito territoriale di competenza che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti.
In questo ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni e per un massimo di una volta l'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-6