Accordo

Art. 11

Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso

In vigore dal 5 ago 1987
Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: 1) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno; 2) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti; 3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; 4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni; 5) partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci giorni; 6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni; 7) documentati motivi di lavoro o documentati e giustificati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-11

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